CCNL dipendenti istituti di cura privati
Art. 101
In vigore dal 20 ott 1960
Le controversie individuali di lavoro che dovessero sorgere sia durante il rapporto che al cessare di esso, se non composte direttamente fra le parti interessate, prima dell'eventuale azione giudiziaria civile, senza pregiudizio per quella eventuale penale, potrà essere denunciata o dal lavoratore o dall'Istituto alla propria organizzazione sindacale provinciale di categoria o comunque alla rappresentanza amichevole di quella nazionale per il tentativo di amichevole componimento.
Questo sarà effettuato o a mezzo della Commissione paritetica di cui al regolamento allegato al presente Contratto, oppure, ove essa non esista, a mezzo delle Organizzazioni e rappresentanze di cui sopra, le quali sono comunque tenute a comunicare l'una all'altra la esistenza delle vertenze loro denunciate, evitando qualsiasi intervento diretto nei confronti dei singoli siano essi Istituti che dipendenti.
Le vertenze potranno essere sottoposte anche al tentativo di conciliazione dell'Ufficio provinciale del lavoro con l'assistenza delle anzidette Organizzazioni sindacali e rappresentanze interessate.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1040#art-cdi-101