CCNL dipendenti istituti di cura privati

Art. 102

Efficacia e limiti del contratto

In vigore dal 20 ott 1960
Il presente Contratto normativo ha efficacia su tutto il territorio della Repubblica, sostituisce il Contratti Nazionale stipulato il 27 settembre 1949 ed assorbe ed annulla tutte le altre norme esistenti per effetto di usi, accordi e contratti collettivi: regionali, provinciali, locali e di singoli Istituti stipulati dalle Organizzazioni sindacali nazionali e dalle loro rappresentanza periferiche dei lavoratori, stipulanti o successivamente firmatarie. A meno che la Legge non intervenga a disporre diversamente, esso è applicabile soltanto nei confronti dei dipendenti degli Istituti di Cura privati aderenti alla Associazione Nazionale stipulante, ma che a loro volta siano aderenti alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti o successivamente firmatarie o a quelle locali che lo accettino in sede periferica, o che non essendo aderenti ad esse, lo accettino individualmente. In ogni caso le sue norme sia nella sfera di ogni materia regolata, come nel complesso, sono correlative ed inscindibili fra loro. I singoli dipendenti, ferma restando la integrale applicazione nei loro confronti dei criteri e delle condizioni previste nel presente Contratto, conservano il residuo trattamento di miglior favore di cui fruissero personalmente alla data della sua entrata in vigore.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1040#art-cdi-102

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