CCNL dipendenti istituti di cura privati

Art. 106

Contratti economici

In vigore dal 20 ott 1960
I contratti economici di cui all', che saranno stipulati tra le rappresentanze dell', Organizzazioni sindacali avranno di regola sfera di applicazione provinciale ed eventualmente interprovinciale o comunale, a seconda della ubicazione delle Sedi o dei Fiduciari della Associazione stipulante. È interdetta ogni e qualsiasi contrattazione per singoli Istituti. I contratti economici entreranno in vigore il primo del mese successivo a quello della loro stipulazione. I minimi di retribuzione da essi previsti non comportano lai riduzione della retribuzione di fatto eventualmente superiore di cui fruissero i singoli dipendenti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1040#art-cdi-106

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Contratti economici (Art. 106 Norme sul trattamento economico e normativo dei dipendenti degli Istituti di cura privati.) — Testo vigente | Portale Normativo