CCNL dipendenti istituti di cura privati

Art. 109

Comunicazione del Contratto Nazionale e di quelli economici

In vigore dal 20 ott 1960
Entro tre mesi dalla data di stipulazione del presente Contratto, ogni Istituto dovrà comunicare ai propri dipendenti e porre a loro disposizione per la consultazione, una copia di esso munita della certificazione della Associazione Nazionale relativa alla specie a cui, ai sensi dell', appartiene l'istituto. I dipendenti, a richiesta, sono tenuti ad apporre la loro firma in calce ad altra copia del presente contratto munita della certificazione di cui al comma precedente, a titolo di presa visione degli aderenti alle Organizzazioni sindacali stipulanti e firmatarie. Per i non aderenti a dette Organizzazioni la firma ha valore di accettazione del Contratto a tutti gli effetti. Le norme del presente articolo, col termine del primo comma ridotto ad un mese, valgono anche per i contratti economici.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1040#art-cdi-109

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Comunicazione del Contratto Nazionale e di quelli economici (Art. 109 Norme sul trattamento economico e normativo dei dipendenti degli Istituti di cura privati.) — Testo vigente | Portale Normativo