CCNL dipendenti istituti di cura privati
Art. 109
Comunicazione del Contratto Nazionale e di quelli economici
In vigore dal 20 ott 1960
Entro tre mesi dalla data di stipulazione del presente Contratto, ogni Istituto dovrà comunicare ai propri dipendenti e porre a loro disposizione per la consultazione, una copia di esso munita della certificazione della Associazione Nazionale relativa alla specie a cui, ai sensi dell', appartiene l'istituto.
I dipendenti, a richiesta, sono tenuti ad apporre la loro firma in calce ad altra copia del presente contratto munita della certificazione di cui al comma precedente, a titolo di presa visione degli aderenti alle Organizzazioni sindacali stipulanti e firmatarie.
Per i non aderenti a dette Organizzazioni la firma ha valore di accettazione del Contratto a tutti gli effetti.
Le norme del presente articolo, col termine del primo comma ridotto ad un mese, valgono anche per i contratti economici.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1040#art-cdi-109