CCNL dipendenti istituti di cura privati Norme transitorie e di attuazione

Art. 3

In vigore dal 20 ott 1960
La maggiorazione di cui all' del Contratto Nazionale per i dipendenti da Sanatori per t.b.c. polmonare verrà concessa solo ed in quanto non sia già in atto (tenuta ancora distinta, o conglobata nello stipendio salario o compresa nel particolare trattamento di trattenuta minima per vitto e alloggio) anche se a titolo di indennità di profilassi. Nelle province nelle quali vi fossero soltanto Sanatori e non anche Case di Cura chirurgiche, per la maggiorazione anzidetta si farà riferimento ai minimi contrattuali stabiliti in sede di applicazione del Contratto Nazionale per le Case di cura chirurgiche della provincia confinante P più affine come costo della vita. La indennità di profilassi anzidetta e quelle di altra specie di cui mensilmente fruisce il dipendente, verranno comunque conglobate nello stipendio o nel salario in sede di stipulazione degli accordi economici, previa sottrazione dei maggiori, oneri consequenziali per gli Istituti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1040#art-cdi-3-2

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Art. 3 Norme sul trattamento economico e normativo dei dipendenti degli Istituti di cura privati. — Testo vigente | Portale Normativo