CCNL dipendenti istituti di cura privati

Art. 108

Controversie collettive

In vigore dal 20 ott 1960
Le eventuali controversie collettive che dovessero sorgere tra le rappresentanze provinciali delle Organizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori stipulanti o firmatarie e le sedi o rappresentanze provinciali della Associazione Nazionale e degli Istituti di Cura Privati, saranno deferite per l'eventuale amichevole componimento ad una Commissione paritetica composta dai rispettivi rappresentanti nazionali. Ove sorgessero controversie di carattere generale tra la Associazione Nazionale e le Organizzazioni nazionali dei lavoratori stipulanti o firmatarie, o controversie collettive inerenti alla interpretazione ed applicazione delle norme del presente Contratto, prima di qualsiasi azione dovrà essere esperito un tentativo di amichevole componimento. Questo sarà deferito ad una Commissione nazionale composta su basi paritetiche, dai rappresentanti della Associazione Nazionale e delle Organizzazioni sindacali nazionali anzidette e che, a richiesta di una delle parti, sarà presieduta da un rappresentante del Ministero del Lavoro o dell'Alto Commissariato della Sanità pubblica a seconda della materia di cui trattasi.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1040#art-cdi-108

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Controversie collettive (Art. 108 Norme sul trattamento economico e normativo dei dipendenti degli Istituti di cura privati.) — Testo vigente | Portale Normativo