CCNL dipendenti istituti di cura privati

Art. 110

Decorrenza, e durata

In vigore dal 20 ott 1960
Il presente Contratto Nazionale, con le norme che vi sono annesse di attuazione e transitorie, sulle Commissioni di qualifica e per le vertenze individuali) entra in vigore il 1 giugno 1956 ed andrà ai scadere, fatta salve le ipotesi di cui agli , il 31 dicembre 1958. Esso si intenderà tacitamente rinnovato per un anno qualora non ne sia stata data disdetta o dalla Associazione Nazionale o anche da una sola delle Organizzazioni nazionali dei lavoratori stipulanti, almeno tre mesi prima della sua scadenza e così di seguito. Esso tuttavia conserverà la sua efficacia fino alla data di decorrenza di un eventuale nuovo contratto che sarà successiva a quella di stipulazione e con esclusione quindi di ogni retroattività.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1040#art-cdi-110

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