CCNL dipendenti istituti di cura privati Norme transitorie e di attuazione

Art. 4

In vigore dal 20 ott 1960
Tutti gli accordi economici vigenti e comunque stipulati dalle rappresentanze locali delle Organizzazioni sindacali stipulanti e firmatarie in esecuzione del precedente Contratto Nazionale 27 settembre 1949, si intendono disdettati. Essi avranno efficacia fino a quando non saranno sostituiti dai nuovi contratti economici da stipularsi secondo il nuovo Contratto Nazionale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1040#art-cdi-4-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo