CCNL dipendenti istituti di cura privati Norme transitorie e di attuazione
Art. 4
114 / 138In vigore dal 20 ott 1960
Tutti gli accordi economici vigenti e comunque stipulati dalle rappresentanze locali delle Organizzazioni sindacali stipulanti e firmatarie in esecuzione del precedente Contratto Nazionale 27 settembre 1949, si intendono disdettati. Essi avranno efficacia fino a quando non saranno sostituiti dai nuovi contratti economici da stipularsi secondo il nuovo Contratto Nazionale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1040#art-cdi-4-2