CCNL dipendenti istituti di cura privati Norme transitorie e di attuazione
Art. 6
In vigore dal 20 ott 1960
Con riferimento all' del Contratto Nazionale, le eventuali altre iniziative contrattuali possibili pertanto solo in sede provinciale, che riguardino Istituti singoli o comunque organizzati, dovunque ubicati, e non aderendi all'ANCIP, dovranno essere preventivamente e specificatamente comunicate alla Sede Centrale della stessa, e qualsiasi trattativa o azione al riguardo potrà essere iniziata solo dopo 30 giorni dalla, comunicazione, ove ove resti senza effetto. Delle relative intese sarà data tempestiva e dettagliata notizia all'ANCTP.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1040#art-cdi-6-2