CCNL dipendenti istituti di cura privati Norme transitorie e di attuazione
Art. 7
In vigore dal 20 ott 1960
I nuovi contratti economici saranno stipulati dalle rappresentanze provinciali dell'ANCIP (Sedi) e dalle Organizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori stipulanti o firmatarie (Sindacati), ma con la assistenza da una parte di rappresentanti nazionali o delegati di queste ultime e dall'altra della Sede Centrale della ANCIP, alla quale saranno comunicate preventivamente le relative richieste.
Nelle province dove l'ANCIP non abbia ancora una sede ma abbia almeno un socio, i contratti saranno stipulati con la stessa, data la rappresentanza diretta che essa ha degli Istituti associati.
L'assistenza diretta o delegata dei rappresentanti nazionali è preclusa per i Sindacati che accettino il Contratto Nazionale in sede provinciale e le cui Organizzazioni nazionali non lo abbiano firmato in sede nazionale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1040#art-cdi-7-2