CCNL dipendenti istituti di cura privati
Art. 38
Stipendio e salario
In vigore dal 20 ott 1960
I minimi di stipendio se trattasi di personale impiegatizio e di salario se di personale non impiegatizio, costituiscono la parte fissa della retribuzione e resteranno invariati per tutta la durata dei contratti economici.
Essi saranno differenziati anche per la stessa categoria e qualifica di personale, a seconda della specie degli Istituti di cui all'. Per i dipendenti che prestano servizio nei Sanatori di cui alla lettera, a) di detto articolo, nei contratti economici verrà previsto uno stipendio o un salario maggiorato, ove non sia comunque già in atto, rispetto a quello mini di tabella dei dipendenti delle Case di Cura chirurgiche locali - o in difetto di quelle della provincia, confinante e più affine come costo della vita - di una percentuale da stabilirsi in detti contratti, ma che in ogni caso non dovrà superare il 10% del detto minimo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1040#art-cdi-38