CCNL dipendenti istituti di cura privati
Art. 42
Vitto e alloggio.
In vigore dal 20 ott 1960
Gli Istituti al momento della assunzione hanno la facoltà di richiedere al lavoratore sia che gli consumi i pasti sia che alloggi nei locali dell'Istituto medesimo. Ove questa condizione di lavoro venga accettata ed abbia così inizio il rapporto, il dipendente è tenuto a rimborsare all'Istituto i relativi importi. La misura di essi sarà stabilita distintamente negli accordi economici in percentuale sull'elemento mobile e comunque in modo che ne segua le stesse variazioni.
La maggiorazione di cui all' per i conviventi potrà intendersi o essere sostituita da una equivalente riduzione da parte degli Istituti dell'importo del rimborso anzidetto.
Il vitto dovrà essere sano e sufficiente e nei contratti economici sarà indicata la consistenza dei pasti in modo vantaggioso per i dipendenti.
I locali adibiti ad uso di alloggio e quelli destinati alla consumazione dei pasti dovranno corrispondere alle esigenze dell'igiene, della pulizia e del decoro.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1040#art-cdi-42