Art. 42 · Vitto e alloggio.
CCNL dipendenti istituti di cura privati

Art. 42

42 / 138

Vitto e alloggio.

In vigore dal 20 ott 1960
Gli Istituti al momento della assunzione hanno la facoltà di richiedere al lavoratore sia che gli consumi i pasti sia che alloggi nei locali dell'Istituto medesimo. Ove questa condizione di lavoro venga accettata ed abbia così inizio il rapporto, il dipendente è tenuto a rimborsare all'Istituto i relativi importi. La misura di essi sarà stabilita distintamente negli accordi economici in percentuale sull'elemento mobile e comunque in modo che ne segua le stesse variazioni. La maggiorazione di cui all' per i conviventi potrà intendersi o essere sostituita da una equivalente riduzione da parte degli Istituti dell'importo del rimborso anzidetto. Il vitto dovrà essere sano e sufficiente e nei contratti economici sarà indicata la consistenza dei pasti in modo vantaggioso per i dipendenti. I locali adibiti ad uso di alloggio e quelli destinati alla consumazione dei pasti dovranno corrispondere alle esigenze dell'igiene, della pulizia e del decoro.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1040#art-cdi-42