CCNL dipendenti istituti di cura privati

Art. 45

Trattamento nelle festività infrasettimanali

In vigore dal 20 ott 1960
Il trattamento da effettuarsi nelle festività infrasettimanali di cui all' è quello previsto dalla citata legge 23 aprile 1952 n. 520. Al dipendente, in aggiunta alla retribuzione normale, competeranno tante giornate in più di salario ed elemento mobile, quanti dovessero essere nel mese i giorni di festività in cui avesse prestato servizio senza aver fruito del relativo riposo compensativo. Ove una delle festività cada nel giorno di riposo del dipendente e questo lavori, oltre al trattamento di cui al comma precedente, egli avrà diritto anche alla maggiorazione di cui all'articolo precedente, fatta salva la possibilità del riposo compensativo nel termine dei 30 giorni.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1040#art-cdi-45

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Trattamento nelle festività infrasettimanali (Art. 45 Norme sul trattamento economico e normativo dei dipendenti degli Istituti di cura privati.) — Testo vigente | Portale Normativo