CCNL dipendenti istituti di cura privati
Art. 48
Trasferte
In vigore dal 20 ott 1960
Al dipendente in missione temporanea fuori della propria residenza compete:
a) il rimborso delle spese effettive di trasporto (ferrovie, autobus, battello) in prima classe se di categoria impiegatizia, ed in seconda classe se di categoria non impiegatizia;
b) il rimborso delle altre spese effettivamente sostenute e necessarie per l'esecuzione dell'incarico avuto dall'Istituto;
c) una diaria che verrà stabilita nei contratti economici in misura diversa a seconda che vi aia o non pernottamento fuori sede.
Per le trasferte che si esauriscono nei limiti delle ore di servizio o che siano inerenti alle sue mansioni, il dipendente avrà diritto al rimborso delle eventuali spese effettive del trasporto e del vitto.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1040#art-cdi-48