CCNL dipendenti istituti di cura privati

Art. 46

Gratifica natalizia

In vigore dal 20 ott 1960
A ciascun dipendente sia di categoria impiegatizia che non impiegatizia, assunto a tempo indeterminato o che abbia compiuto un anno di ininterrotto servizio, sarà dovuta in occasione del Natale, una gratifica nella misura pari all'importo di una mensilità di retribuzione di diritto (stipendio o salario od elemento mobile). In caso di risoluzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato dopo il periodo di prova e prima del Natale, la gratifica sarà corrisposta al dipendente in ragione di tanti dodicesimi quanti sono i mesi di servizio prestati nell'anno in corso. Al dipendente retribuito a percentuale la gratifica sarà dovuta solo nel caso in cui la percentuale complessiva percepita durante il periodo corrispondente non abbia raggiunto il minimo garantito, gratifica compresa, e di cui all'.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1040#art-cdi-46

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Gratifica natalizia (Art. 46 Norme sul trattamento economico e normativo dei dipendenti degli Istituti di cura privati.) — Testo vigente | Portale Normativo