CCNL dipendenti istituti di cura privati

Art. 47

Trattamento economico in caso di malattia

In vigore dal 20 ott 1960
Ove perduri la malattia riconosciuta ed assistibile dall'INAM il dipendente, oltre alle prestazioni di detto Ente, avrà diritto a percepire dall'Istituto di cura dal 21° al 60° giorno, il 20% e dal 61° fino al 180° giorno il 35% della retribuzione: stipendio o salario ed elemento mobile. E ciò nei limiti di un massimale di L. 30 mila mensili se trattasi di dipendente con qualifica non impiegatizia, di L. 40.000 se con qualifica impiegatizia di III categoria A e B e II categoria, e di L. 50.000 se di I categoria, ma limitatamente ad ogni anno di servizio e semprechè l'INAM non aumenti le sue attuali prestazioni. La gravidanza ed il puerperio non sono da considerarsi malattia agli effetti del presente articolo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1040#art-cdi-47

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Trattamento economico in caso di malattia (Art. 47 Norme sul trattamento economico e normativo dei dipendenti degli Istituti di cura privati.) — Testo vigente | Portale Normativo