CCNL dipendenti istituti di cura privati
Art. 52
In vigore dal 20 ott 1960
Il periodo di ferie è stabilito dall'istituto in relazione alle esigenze del servizio, possibilmente dal maggio all'ottobre.
Le ferie non possono essere frazionate in periodi inferiori a sei giorni per i dipendenti che ne abbiano diritto a 14, salvo speciali accordi tra Istituto e dipendente. Il turno delle ferie non potrà avere inizio nel giorno di riposo, ma, nel relativo periodo sodo compresi i giorni di ricorrenza dei medesimi e quelli festivi.
Il personale che resta nell'istituto è tenuto a sostituire nel lavoro Quello assente senza diritti a compensi particolari e senza pregiudizio per l'orario di lavoro ve per i giorni di riposo settimanali.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1040#art-cdi-52