CCNL dipendenti istituti di cura privati

Art. 57

Congedo straordinario

In vigore dal 20 ott 1960
In caso di morte di persona di famiglia, comprendendosi in questa il coniuge, i genitori e i figli e i fratelli, il dipendente ha diritto ad un congedo straordinario retribuito di non più di 5 giorni consecutivi.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1040#art-cdi-57

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Congedo straordinario (Art. 57 Norme sul trattamento economico e normativo dei dipendenti degli Istituti di cura privati.) — Testo vigente | Portale Normativo