CCNL dipendenti istituti di cura privati
Art. 60
Richiamo alle armi
In vigore dal 20 ott 1960
Il richiamo alle armi non risolve il rapporto di lavoro. Il dipendente ha diritto alla conservazione del posto per tutto il periodo relativo, con una tolleranza dal congedo o dall'invio in licenza illimitata, di 10 giorni nel caso di richiamo per istruzioni o di breve durata, o di 30 giorni in caso diverso.
Se il dipendente non si presenti in servizio o non rassegni regolari dimissioni entro i termini anzidetti, il suo rapporto di lavoro si intenderà risolto senza, diritto ad alcuna indennità.
Il periodo di richiamo e non anche quello di tolleranza, è computabile agli effetti della anzianità di servizio. Per quant'altro si fa riferimento alle leggi vigenti al momento del richiamo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1040#art-cdi-60