CCNL dipendenti istituti di cura privati

Art. 59

Servizio di leva

In vigore dal 20 ott 1960
La chiamata alle armi per assolvere agli obblighi di leva non risolve il rapporto di lavoro, ma lo sospende per il periodo del relativo servizio con diritto alla, conservazione del posto. Ove, al termine del servizio militare di leva, il dipendente non si ponga a disposizione dell'Istituto entro il termine di 30 giorni o non rassegni regolari dimissioni, il rapporto si intenderà risolto senza diritto ad alcuna indennità. Durante tutto il periodo di assenza del dipendente non decorre nei suoi confronti nessuna retribuzione ed esso periodo non è computabile agli effetti della anzianità di servizio.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1040#art-cdi-59

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Servizio di leva (Art. 59 Norme sul trattamento economico e normativo dei dipendenti degli Istituti di cura privati.) — Testo vigente | Portale Normativo