CCNL dipendenti istituti di cura privati

Art. 63

In vigore dal 20 ott 1960
Le norme del primo e secondo capoverso dell'articolo precedente non si applicano alle ipotesi di qualifica e categoria il cui conseguimento deve per legge avvenire a mezzo di esami o di frequenza di determinati corsi. Il tirocinio infermieristico (o di laboratorio o di gabinetto) non comporta riconoscimento della qualifica e del relativo trattamento normativo ed economico, se essa non venga conseguita con regolare esame ufficialmente riconosciuto. Tuttavia nei contratti economici, ove se ne riscontrino gli estremi, ai tirocinanti sarà attribuita una retribuzione maggiorata rispetto all'inserviente comune.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1040#art-cdi-63

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Art. 63 Norme sul trattamento economico e normativo dei dipendenti degli Istituti di cura privati. — Testo vigente | Portale Normativo