CCNL dipendenti istituti di cura privati
Art. 67
In vigore dal 20 ott 1960
I dipendenti tanto per i rapporti attinenti al servizio, quanto per qualsiasi circostanza, o attività connessavi, dipendono dal titolare dell'Istituto o da chi per esso e dai propri capi secondo l'ordine gerarchico e la organizzazione dell'Istituto.
Chiunque sia preposto anche temporaneamente ad Un ufficio o ad un reparto e svolga comunque un'incarico è responsabile della disciplina e della regolarità dei relativi servizi.
Ogni dipendente dovrà usare modi deferenti con i superiori, cordiali con i colleghi e cortesi con tutti. Il titolare dell'Istituto o chi per esso deve usare con i dipendenti sia singolarmente che collettivamente modi urbani e comunque tali che non offendano la loro personalità.
I dipendenti hanno l'obbligo di aiutarsi e supplirsi scambievolmente nell'espletamento delle proprie mansioni a seconda delle necessità funzionali dell'istituto e di disimpegnare servizi diversi dal proprio quando vi vengano espressamente incaricati.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1040#art-cdi-67