CCNL dipendenti istituti di cura privati

Art. 67

In vigore dal 20 ott 1960
I dipendenti tanto per i rapporti attinenti al servizio, quanto per qualsiasi circostanza, o attività connessavi, dipendono dal titolare dell'Istituto o da chi per esso e dai propri capi secondo l'ordine gerarchico e la organizzazione dell'Istituto. Chiunque sia preposto anche temporaneamente ad Un ufficio o ad un reparto e svolga comunque un'incarico è responsabile della disciplina e della regolarità dei relativi servizi. Ogni dipendente dovrà usare modi deferenti con i superiori, cordiali con i colleghi e cortesi con tutti. Il titolare dell'Istituto o chi per esso deve usare con i dipendenti sia singolarmente che collettivamente modi urbani e comunque tali che non offendano la loro personalità. I dipendenti hanno l'obbligo di aiutarsi e supplirsi scambievolmente nell'espletamento delle proprie mansioni a seconda delle necessità funzionali dell'istituto e di disimpegnare servizi diversi dal proprio quando vi vengano espressamente incaricati.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1040#art-cdi-67

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Art. 67 Norme sul trattamento economico e normativo dei dipendenti degli Istituti di cura privati. — Testo vigente | Portale Normativo