CCNL dipendenti istituti di cura privati

Art. 69

In vigore dal 20 ott 1960
Senza il consenso dell'Istituto è proibito al dipendente di prestare la propria operai presso altri Istituti o presso privati o comunque per conto di terzi salvi nel caso di sospensione del lavoro. Nessun dipendente potrà rifiutarsi di sottoporsi a visita di controllo che venisse disposta sia all'entrata che all'uscita dell'Istituto o nei locali destinati ad ospitarlo. È consentito il divieto di introdurre generi alimentari nell'Istituto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1040#art-cdi-69

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Art. 69 Norme sul trattamento economico e normativo dei dipendenti degli Istituti di cura privati. — Testo vigente | Portale Normativo