CCNL dipendenti istituti di cura privati

Art. 70

Ritardi ed assenze ingiustificate

In vigore dal 20 ott 1960
Le infrazioni alla osservanza dell'orario di lavoro, oltre alla perdita dell'importo della retribuzione corrispondente al ritardo, comportano anche l'applicazione di una multa. Le assenze, oltre alla perdita dell'importo di cui al capoverso precedente, se non giustificate immediatamente o comunque entro le -24 ore, salvo il caso di legittimo impedimento, comportano anch'esse l'applicazione di una multa. Se giustificate oltre il termine anzidetto e prima di tre giorni o se reiterate, sono considerate mancanza, grave. La assenza arbitraria che duri oltre i tre giorni consecutivi è considerata mancanza gravissima.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1040#art-cdi-70

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Ritardi ed assenze ingiustificate (Art. 70 Norme sul trattamento economico e normativo dei dipendenti degli Istituti di cura privati.) — Testo vigente | Portale Normativo