CCNL dipendenti istituti di cura privati

Art. 72

Licenziamento disciplinare

In vigore dal 20 ott 1960
Il rapporto di lavoro potrà essere risolto senza preavviso senza corresponsione di indennità e con l'immediato allontanamento dal servizio del dipendente che commetta atti dolosi o colposi che comunque comportino o avrebbero potuto determinare pericolo o nocumento agli ammalati o esporre l'istituto, il suo titolare o chi per esso, alle conseguenze delle responsabilità stabilite dalla legge in genere e dalle norme specifiche che disciplinano la attività degli Istituti di cura privati. Altrettanto dicasi per il dipendente che si renda colpevole di infedeltà, di violazione del segreto d'ufficio, di disobbedienza e di insubordinazione, di atti lesivi dell'onore e della dignità e degli interessi dell'istituto o del titolare di esso, che sia recidivo nella ubriachezza, in servizio, o in altre mancanze che abbiano comportato la sospensione dal servizio ai sensi dell'articolo precedente o che comunque si renda colpevole di mancanze di tale entità, da rendere incompatibile la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro. Nei casi anzidetti ed in quelli per i quali nel presente contratto è prevista la risoluzione del rapporto di lavoro di pieno diritto, il dipendente è tenuto a pagare all'Istituto la indennità sostitutiva di preavviso, ed in difetto l'Istituto potrà trattenerla immediatamente sulla retribuzione e su quant'altro sia di pertinenza del dipendente interessato.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1040#art-cdi-72

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Licenziamento disciplinare (Art. 72 Norme sul trattamento economico e normativo dei dipendenti degli Istituti di cura privati.) — Testo vigente | Portale Normativo