CCNL dipendenti istituti di cura privati
Art. 71
Sanzioni
In vigore dal 20 ott 1960
La inosservanza dei doveri verrà punita dall'Istituto a seconda della entità delle mancanze, tenuto conto delle cause e delle circostanze, secondo le seguenti sanzioni:
a) per le mancanze lievi col biasimo verbale e per quelle meno lievi col biasimo scritto;
b) per quelle di una certa entità, ivi compreso il ritardo nell'orario di lavoro e l'assenza, con la multa in misura non eccedente il 5% dello stipendio o salario di un mese;
c) per le mancanze gravi e per il caso di recidiva in quella di cui alla lettera precedente, con la sospensione dal servizio e dalla retribuzione per un periodo massimo di 7 giorni per il personale salariato e di 10 giorni per quello stipendiato;
d) per le mancanze gravissime e comunque per i casi previsti nell'articolo seguente con il licenziamento disciplinare.
Le sanzioni di cui alle lettere b), c) e d) debbono essere comunicate per iscritto e motivate. Esse saranno annotate nel fascicolo personale del dipendente, interessato.
L'importo delle relative multe di cui alla lettere c) saranno destinate a favore di previdenza ed assistenza da designarsi nei contratti economici.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1040#art-cdi-71