CCNL dipendenti istituti di cura privati

Art. 75

In vigore dal 20 ott 1960
Il dipendente consegnatario del materiale, strumenti ecc. è responsabile di essi e pertanto l'Istituto ha diritto di rivalersi sulla cauzione per I danni comunque subiti, previa contestazione di essi al dipendente interessato e quindi a trattenerla in tutto o in parte anche in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, fino alla definizione della questione relativa. All'atto della cessazione del rapporto di lavoro, ove non sussistano le ragioni di contestazione di cui sopra, la cauzione dovrà essere restituita immediatamente al dipendente in tutto il suo ammontare, insieme agli interessi e premi ove non siano stati precedentemente prelevati o percepiti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1040#art-cdi-75

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Art. 75 Norme sul trattamento economico e normativo dei dipendenti degli Istituti di cura privati. — Testo vigente | Portale Normativo