CCNL dipendenti istituti di cura privati
Art. 77
In vigore dal 20 ott 1960
La rottura del materiale frangibile, intendendosi per tale anche quella parziale dell'oggetto, che non sia dovuta a caso fortuito, sarà risarcita dal responsabile nella, misura del 75% del costo commerciale corrispondente. Quando sia imputabile a trascuratezza grave, il dipendente è tenuto a risarcirne l'intero valore.
La perdita del materiale infrangibile sarà risarcita nella misura del 100% del prezzo di costo commerciale corrente, fatta eccezione per i casi accertati di furto da parte di terzi.
Al risarcimento saranno tenuti solidalmente tutti i dipendenti addetti al reparto o al servizio ove non sia possibile individuare il vero responsabile del danno.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1040#art-cdi-77