CCNL dipendenti istituti di cura privati
Art. 82
Indennità di licenziamento
In vigore dal 20 ott 1960
In caso di licenziamento da parte dell'Istituto, eccezion fattasi per l'ipotesi di cui all', oltre al preavviso o alla indennità sostitutiva, il dipendente assunto a tempo indeterminato che abbia compiuto un anno di ininterrotto servizio, avrà diritto ad una indennità commisurata come segue:
1) se di categoria impiegatizia:
a) per la anzianità maturata fino al 31 ottobre 1947, a 15 giorni per ogni anno di servizio prestato, ove appartenga alla I, alla II o alla III-A;
b) per quella maturata dal 1 novembre 1947 al 21 dicembre 1948 a giorni 25; ove appartenga alla I categoria e a giorni 20 se alla II o alla III-A;
c) per quella maturata successivamente al 1 gennaio 1949 a giorni 30 ove appartenga, alla I categoria ed a 25 se alla. II e III-A;
d) ove appartenga alla III categoria B per la anzianità maturata sino al 31 dicembre 1955, a giorni 15 e per quella successiva a giorni 18 per ogni anno di servizio prestato.
2) se di categoria non impiegatizia:
a) per l'anzianità maturata fino al 31 dicembre 1948, ove appartenga alla IV categoria, a 5 giorni, e se alla V o alla VI a 4 giorni per ogni anno di servizio prestato;
b) per l'anzianità maturata successivamente al 1 gennaio 1949 e fino al 31 dicembre 1953, ove appartenga alla IV, a 8 giorni; alla V a 7 giorni ed alla VI a 6 giorni per ogni anno di servizio prestato;
c) per quella maturata successivamente a 1 gennaio 1954, ove appartenga alla IV categoria, a 10 giorni, alla V a 8 giorni, alla VI a 7 giorni per ogni anno di servizio prestato.
I computi delle indennità di cui al presente articolo saranno effettuati sulla intera retribuzione in atto al momento del licenziamento e per tutto il periodo di anzianità di servizio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1040#art-cdi-82