Art. 82 · Indennità di licenziamento
CCNL dipendenti istituti di cura privati

Art. 82

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Indennità di licenziamento

In vigore dal 20 ott 1960
In caso di licenziamento da parte dell'Istituto, eccezion fattasi per l'ipotesi di cui all', oltre al preavviso o alla indennità sostitutiva, il dipendente assunto a tempo indeterminato che abbia compiuto un anno di ininterrotto servizio, avrà diritto ad una indennità commisurata come segue: 1) se di categoria impiegatizia: a) per la anzianità maturata fino al 31 ottobre 1947, a 15 giorni per ogni anno di servizio prestato, ove appartenga alla I, alla II o alla III-A; b) per quella maturata dal 1 novembre 1947 al 21 dicembre 1948 a giorni 25; ove appartenga alla I categoria e a giorni 20 se alla II o alla III-A; c) per quella maturata successivamente al 1 gennaio 1949 a giorni 30 ove appartenga, alla I categoria ed a 25 se alla. II e III-A; d) ove appartenga alla III categoria B per la anzianità maturata sino al 31 dicembre 1955, a giorni 15 e per quella successiva a giorni 18 per ogni anno di servizio prestato. 2) se di categoria non impiegatizia: a) per l'anzianità maturata fino al 31 dicembre 1948, ove appartenga alla IV categoria, a 5 giorni, e se alla V o alla VI a 4 giorni per ogni anno di servizio prestato; b) per l'anzianità maturata successivamente al 1 gennaio 1949 e fino al 31 dicembre 1953, ove appartenga alla IV, a 8 giorni; alla V a 7 giorni ed alla VI a 6 giorni per ogni anno di servizio prestato; c) per quella maturata successivamente a 1 gennaio 1954, ove appartenga alla IV categoria, a 10 giorni, alla V a 8 giorni, alla VI a 7 giorni per ogni anno di servizio prestato. I computi delle indennità di cui al presente articolo saranno effettuati sulla intera retribuzione in atto al momento del licenziamento e per tutto il periodo di anzianità di servizio.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1040#art-cdi-82