CCNL dipendenti istituti di cura privati
Art. 82
82 / 138Indennità di licenziamento
In vigore dal 20 ott 1960
In caso di licenziamento da parte dell'Istituto, eccezion fattasi per l'ipotesi di cui all', oltre al preavviso o alla indennità sostitutiva, il dipendente assunto a tempo indeterminato che abbia compiuto un anno di ininterrotto servizio, avrà diritto ad una indennità commisurata come segue:
1) se di categoria impiegatizia:
a) per la anzianità maturata fino al 31 ottobre 1947, a 15 giorni per ogni anno di servizio prestato, ove appartenga alla I, alla II o alla III-A;
b) per quella maturata dal 1 novembre 1947 al 21 dicembre 1948 a giorni 25; ove appartenga alla I categoria e a giorni 20 se alla II o alla III-A;
c) per quella maturata successivamente al 1 gennaio 1949 a giorni 30 ove appartenga, alla I categoria ed a 25 se alla. II e III-A;
d) ove appartenga alla III categoria B per la anzianità maturata sino al 31 dicembre 1955, a giorni 15 e per quella successiva a giorni 18 per ogni anno di servizio prestato.
2) se di categoria non impiegatizia:
a) per l'anzianità maturata fino al 31 dicembre 1948, ove appartenga alla IV categoria, a 5 giorni, e se alla V o alla VI a 4 giorni per ogni anno di servizio prestato;
b) per l'anzianità maturata successivamente al 1 gennaio 1949 e fino al 31 dicembre 1953, ove appartenga alla IV, a 8 giorni; alla V a 7 giorni ed alla VI a 6 giorni per ogni anno di servizio prestato;
c) per quella maturata successivamente a 1 gennaio 1954, ove appartenga alla IV categoria, a 10 giorni, alla V a 8 giorni, alla VI a 7 giorni per ogni anno di servizio prestato.
I computi delle indennità di cui al presente articolo saranno effettuati sulla intera retribuzione in atto al momento del licenziamento e per tutto il periodo di anzianità di servizio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1040#art-cdi-82