CCNL dipendenti istituti di cura privati

Art. 64

In vigore dal 20 ott 1960
Gli infermieri provvisori manicomiali i quali prestano servizio a norma dell' del R.D.L. 16 agosto 1909 n. 615 presso le Case di Cura per malattie nervose e mentali, anche se avranno superato il corso di abilitazione di due anni, stabilito nella detta legge, od acquisito il titolo di infermiere effettivo manicomiale, non potranno avere diritto a percepire la retribuzione fissata per tale categoria per il solo fatto di avere conseguito la nuova qualifica. Tale diritto si maturerà per il dipendente allorquando questi sarà stato promosso nel ruolo degli infermieri effettivi secondo la disponibilità di tali posti nei singoli Istituti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1040#art-cdi-64

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Art. 64 Norme sul trattamento economico e normativo dei dipendenti degli Istituti di cura privati. — Testo vigente | Portale Normativo