CCNL dipendenti istituti di cura privati

Art. 62

In vigore dal 20 ott 1960
La temporanea prestazione di un servizio diverso dal proprio nel disimpegno di mansioni superiori per qualifica o categoria, non comporta nel dipendente il diritto ad' acquisire l'una o l'altra e la relativa retribuzione. Tuttavia, il dipendente avrà diritto alla, detta retribuzione: a) dopo tre mesi di ininterrotto servizio nelle mansioni superiori, semprechè l'incarico sia dovuto alla sostituzione di altro dipendente assente per malattia, infortunio, gravidanza e puerperio e richiamo alle armi, b) dopo 30 giorni negli altri casi. Egli conseguirà anche la qualifica superiore dopo tre mesi nella ipotesi di cui alla lettera b) del precedente capoverso e dopo 5 mesi nell'altra a meno che non trattisi di una delle ipotesi di conservazione del posto obbligatoria per cui, al rientro in servizio del dipendente titolare, egli dovrà ritornare alle sue precedenti mansioni con la retribuzione per esse stabilita.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1040#art-cdi-62

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Art. 62 Norme sul trattamento economico e normativo dei dipendenti degli Istituti di cura privati. — Testo vigente | Portale Normativo