CCNL dipendenti istituti di cura privati
Art. 23
In vigore dal 20 ott 1960
È ammesso il ricupero delle ore di lavoro perdute per causa di forza maggiore o per le interruzioni o periodi di minor lavoro, purchè esso sia contenuto nel limite di un'ora al giorno e sia richiesto ed effettuato entro il mese successivo per gli Istituti a carattere continuativo ed entro tre mesi per gli Istituti a carattere stagionale.
In questi ultimi il limite di protrazione del lavoro straordinario settimanale è superabile entro i periodi massimi consentiti dalle norme di legge vigenti.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1040#art-cdi-23