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Art. 26
In vigore dal 20 ott 1960
Le festività infrasettimanali riconosciute agli effetti della Legge speciale 26 aprile 1952, n. 520, sono le seguenti: 1) Capo d'anno, 2) Epifania, 3) 19 marzo, 4) 25 aprile, 5) lunedì di Pasqua, 6) Ascensione, 7) Corpus Domini, 8) 1 maggio, 9) 2 giugno, 10) 15 agosto, 11) 1 novembre, 12) 4 novembre, 13) 8 dicembre, 14) Natale, 15) 26 dicembre.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1040#art-cdi-26