CCNL dipendenti istituti di cura privati
Art. 30
In vigore dal 20 ott 1960
In caso di malattia accertata o di infortunio il dipendente che non sia in periodo di prova o di preavviso, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di sei mesi, semprechè secondo le norme vigenti, egli abbia diritto per il medesimo periodo di tempo alle prestazioni da parte dell'INAIL o dell'INAM.
Per i dipendenti di categoria impiegatizia che abbiano una anzianità di servizio superiore a 15 anni, la conservazione del posto dovrà essere protratta fino a 9 mesi.
La conservazione del posto è altresì obbligatoria fino ai massimo di 18 mesi dalla data di sospensione del lavoro a causa della malattia per i dipendenti affetti da tubercolosi e che per questo vengano ricoverati in Istituti sanatoriali, semprechè nel frattempo non venga dichiarata l'inidoneità fisica permanente al posto occupato prima della malattia.
Nel caso di dimissioni dal Sanatorio per dichiarata guarigione prima della scadenza dei 14 mesi dalla data predetta, l'obbligo della conservazione del posto pennane fino a 4 mesi successivi alla dimissione stessa.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1040#art-cdi-30