CCNL dipendenti istituti di cura privati

Art. 29

In vigore dal 20 ott 1960
Il dipendente che cada ammalato o incorra in un infortunio, sia egli convivente o non, ha l'obbligo di darne notizia immediata al titolare o alla direzione dell'Istituto di cura. Ove, non essendo convivente, non si presenti in servizio, egli, se in seguito alla comunicazione di cui innanzi, non è stato visitato dal medico di fiducia dell'Istituto di cura, dovrà far pervenire a quest'ultimo entro 24 ore il certificato medico dell'INAM o di altro sanitario che attesti la effettiva sua incapacità lavorativa e la presumibile durata di essa. L'Istituto di cura ha il diritto di controllare lo stato di malattia del dipendente e l'eventuale diversa constatazione sarà oggetto di esame con la Direzione sanitaria od amministrativa dell'INAM o INAIL locale, fatte salve le conseguenze del caso. Il certificato da cui risultasse che lo stato di incapacità lavorativa risalirebbe a data anteriore o identica a quella in cui al dipendente fosse già stato notificato il licenziamento, comporta un'indagine sulla effettiva precedenza dei due eventi ai fini della efficacia immediata di quest'ultimo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1040#art-cdi-29

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Art. 29 Norme sul trattamento economico e normativo dei dipendenti degli Istituti di cura privati. — Testo vigente | Portale Normativo