CCNL dipendenti istituti di cura privati

Art. 25

In vigore dal 20 ott 1960
Tutti i dipendenti, compresi gli apprendisti, fruiranno di un riposo settimanale di 24 ore consecutive ai sensi di legge, in una giornata che, determinata dall'Istituto, potrà anche essere diversa dalla domenica. Per quanto possibile questa ricorrenza sarà destinata al riposo settimanale del personale impiegatizio.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1040#art-cdi-25

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Art. 25 Norme sul trattamento economico e normativo dei dipendenti degli Istituti di cura privati. — Testo vigente | Portale Normativo