CCNL dipendenti istituti di cura privati

Art. 21

Lavoro straordinario.

In vigore dal 20 ott 1960
Fatta eccezione per gli apprendisti, nessun dipendente a richiesta dell'Istituto potrà rifiutarsi di superare in qualsiasi giorno, sia nelle ore diurne che notturne, la durata del lavoro ordinario per due ore giornaliere o 12 settimanali o per una durata media equivalente entro un periodo determinato, salvo giustificati motivi di legittimo impedimento. È fatta salva la facoltà di un ulteriore superamento di detto orario a mezzo di accordi da fissarsi in sede locale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1040#art-cdi-21

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Lavoro straordinario. (Art. 21 Norme sul trattamento economico e normativo dei dipendenti degli Istituti di cura privati.) — Testo vigente | Portale Normativo