CCNL dipendenti istituti di cura privati

Art. 16

In vigore dal 20 ott 1960
Agli apprendisti in caso di licenziamento, dopo un anno di ininterrotto servizio se destinati a mansioni impiegatizie è dovuta la metà del trattamento previsto per il personale di III categoria A e se destinati a mansioni non impiegatizie la metà del trattamento previsto per il personale di IV, V e VI categoria.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1040#art-cdi-16

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Art. 16 Norme sul trattamento economico e normativo dei dipendenti degli Istituti di cura privati. — Testo vigente | Portale Normativo