CCNL dipendenti istituti di cura privati

Art. 14

In vigore dal 20 ott 1960
L'apprendista al termine dell'addestramento pratico e dell'insegnamento complementare nei corsi all'uopo istituiti, e che è obbligato a frequentare ove non sia, munito di titolo di studio adeguato, o comunque lo apprendista che ha compiuto i 18 anni di età e i due anni di addestramento pratico, dovrà sottoporsi alla prova di idoneità all'esercizio della qualifica che ha formato oggetto dell'apprendistato. Ove la superi, l'Istituto dovrà riconoscergli la qualifica conseguita, ove invece non consegua la idoneità, l'Istituto potrà assegnargli le mansioni che riterrà più opportune, e semprechè, nell'uno o nell'altro casa intenda mantenerlo in servizio.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1040#art-cdi-14

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Art. 14 Norme sul trattamento economico e normativo dei dipendenti degli Istituti di cura privati. — Testo vigente | Portale Normativo