CCNL dipendenti istituti di cura privati

Art. 18

In vigore dal 20 ott 1960
Durante il periodo di prova la retribuzione del dipendente non potrà essere inferiore al minimo stabilito negli accordi economici per la categoria e qualifica a cui egli è stato assegnato, ed il rapporto di lavoro potrà essere rescisso in qualunque momento da entrambe le parti senza preavviso ed indennità. Trascorso il periodo stabilito o quello massimo previsto nell'articolo precedente, il dipendente si intenderà confermato in servizio se non sia stata data disdetta scritta da una delle parti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1040#art-cdi-18

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Art. 18 Norme sul trattamento economico e normativo dei dipendenti degli Istituti di cura privati. — Testo vigente | Portale Normativo