CCNL dipendenti istituti di cura privati
Art. 19
Lavoro ordinario.
In vigore dal 20 ott 1960
La durata del lavoro normale per le varie categorie e qualifiche, in relazione alle leggi ed ai regolamenti vigenti, viene stabilito come segue:
a) È di 8 ore giornaliere o 48 settimanali per tutto il personale impiegatizio, fatta eccezione per quello di III categoria B.
La limitazione anzidetta non si applica agli impiegati, medici compresi, che per legge, ne sono esenti e cioè al personale preposto alla direzione, amministrativa o sanitaria dell'Istituto, o di un reparto di esso con la diretta responabilità dell'andamento del servizio e cioè i direttori, i capi ufficio, i capi reparto, sanitari e non, ed il personale impiegatizio che possa essere equiparato come mansioni a quello alberghiero esente per legge dalla limitazione.
La durata del lavoro previsto nel presente comma lascia salva la eventuale consuetudine in atto per gli impiegati interessati di non prestare servizio il pomeriggio del sabato.
b) È altresì di 8 ore giornaliere o 48 settimanali per il personale di VI categoria e per quello comunque addetto ai servizi di assistenza nelle sale degli ammalati dei reparti per agitati o sudici nelle Case di Cura psichiatriche (manicomiali) dei reparti di isolamento per deliranti o ammalati gravi, delle sezioni specializzate per ammalati di forme infettive o diffusive.
c) È di 9 ore giornaliere o 54 settimanali per le infermiere diplomate e per gli infermieri generici che siano muniti di regolare titolo di abilitazione riconosciuto dall'Autorità sanitaria e che prestino servizio negli Istituti non stagionali delle prime quattro specie indicate nell' e che abbiano più di 25 letti.
d) È di 10 ore giornaliere o 60 settimanali in ogni specie e categoria di Istituti, Sanatori t.b.c. compresi, per il restante personale di III categoria B e di IV categoria e per tutto quello di V categoria.
e) È di 8 ore giornaliere e 44 settimanali per gli apprendisti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1040#art-cdi-19