CCNL dipendenti istituti di cura privati
Art. 18
18 / 138In vigore dal 20 ott 1960
Durante il periodo di prova la retribuzione del dipendente non potrà essere inferiore al minimo stabilito negli accordi economici per la categoria e qualifica a cui egli è stato assegnato, ed il rapporto di lavoro potrà essere rescisso in qualunque momento da entrambe le parti senza preavviso ed indennità.
Trascorso il periodo stabilito o quello massimo previsto nell'articolo precedente, il dipendente si intenderà confermato in servizio se non sia stata data disdetta scritta da una delle parti.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1040#art-cdi-18