CCNL dipendenti istituti di cura privati

Art. 13

In vigore dal 20 ott 1960
L'apprendista si presume assunto in prova per un periodo di due mesi se destinato a mansioni impiegatizie e di un mese se destinato a mansioni non impiegatizie e ciò dalla data del primo giorno di servizio. È reciproco il diritto della risoluzione del rapporto senza preavviso od indennità di sorta durante tale periodo, allo scadere del quale se non vi sia stata disdetta, l'apprendista si intenderà confermato in servizio.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1040#art-cdi-13

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Art. 13 Norme sul trattamento economico e normativo dei dipendenti degli Istituti di cura privati. — Testo vigente | Portale Normativo