CCNL dipendenti istituti di cura privati
Art. 12
In vigore dal 20 ott 1960
La durata massima dell'apprendistato, anche nella ipotesi che sia effettuato in differenti Istituti, non potrà superare un anno e mezzo per coloro che abbiano dai 16 ai 18 anni compiuti e di un anno per coloro che abbiano dai 18 ai 20 anni compiuti.
Il periodo di apprendistato effettuato presso gli Istituti sarà computato ai fini del completamento del periodo prescritto se riguarda le stesse mansioni e non sia intercorsa fra un periodo e l'altro una interruzione superiore ad un anno.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1040#art-cdi-12