CCNL dipendenti istituti di cura privati
Art. 8
In vigore dal 20 ott 1960
All'atto della assunzione il lavoratore è tenuto a presentare all'istituto i seguenti documenti:
1) Libretto di lavoro;
2) Tessere e libretti delle Assicurazioni Sociali e Malattie in quanto ne sia provvisto;
3) Carta di identità o documento equipollente;
4) Certificato penale generale in data non anteriore a tre mesi;
5) Diploma o certificato di abilitazione, autorizzazione, patente, ecc. quando la qualifica lo richiede;
6) Certificato di servizio prestato precedentemente ove ne sia provvisto;
7) Certificato dell'Ufficio sanitario comunale da cui risulti che non è affetto da malattie contagiose, ove debba essere addetto alla preparazione o manipolazione di vivande e bevande;
Il lavoratore è tenuto altresì a comunicare all'Istituto la sua residenza o dimora ed ove conviva nel medesimo, quella dei suoi familiari ed i successivi mutamenti, nonché a consegnare, se capo famiglia, lo stato di famiglia, e gli altri documenti necessari per fruire dei relativi assegni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1040#art-cdi-8