CCNL dipendenti istituti di cura privati

Art. 8

In vigore dal 20 ott 1960
All'atto della assunzione il lavoratore è tenuto a presentare all'istituto i seguenti documenti: 1) Libretto di lavoro; 2) Tessere e libretti delle Assicurazioni Sociali e Malattie in quanto ne sia provvisto; 3) Carta di identità o documento equipollente; 4) Certificato penale generale in data non anteriore a tre mesi; 5) Diploma o certificato di abilitazione, autorizzazione, patente, ecc. quando la qualifica lo richiede; 6) Certificato di servizio prestato precedentemente ove ne sia provvisto; 7) Certificato dell'Ufficio sanitario comunale da cui risulti che non è affetto da malattie contagiose, ove debba essere addetto alla preparazione o manipolazione di vivande e bevande; Il lavoratore è tenuto altresì a comunicare all'Istituto la sua residenza o dimora ed ove conviva nel medesimo, quella dei suoi familiari ed i successivi mutamenti, nonché a consegnare, se capo famiglia, lo stato di famiglia, e gli altri documenti necessari per fruire dei relativi assegni.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1040#art-cdi-8

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Art. 8 Norme sul trattamento economico e normativo dei dipendenti degli Istituti di cura privati. — Testo vigente | Portale Normativo