CCNL dipendenti istituti di cura privati

Art. 7

In vigore dal 20 ott 1960
L'assunzione in servizio dovrà risultare da atto scritto per tutto il personale. L'Istituto comunicherà, sempre per iscritto, al lavoratore assunto la data d'inizio del servizio, la durata del periodo di prova, la categoria e la qualifica cui è assegnato ed il relativo trattamento economico.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1040#art-cdi-7

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Art. 7 Norme sul trattamento economico e normativo dei dipendenti degli Istituti di cura privati. — Testo vigente | Portale Normativo