CCNL dipendenti istituti di cura privati
Art. 31
In vigore dal 20 ott 1960
Il lavoratore dichiarato idoneo a riprendere servizio dall'INAM, dall'INAIL o dall'INPS, oppure, in difetto di assicurazione, dal sanitario di fiducia dello Istituto di cura, fatta salva la eventuale contestazione da parte del proprio medico, o che abbia comunque riacquistato la sua capacità lavorativa, dovrà riprendere servizio entro e non oltre le 48 ore, salvo il caso di giustificato e legittimo impedimento.
Ove, non riprenda servizio nel termine anzidetto o non rassegni regolari dimissioni al sensi dell' il suo rapporto di lavoro si intenderà senz'altro risolto con la perdita di ogni diritto e della indennità di licenziamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1040#art-cdi-31